REGOLAMENTO GENERALE  A.N.C.I.U.

Regolamento generale ANCIU – versione approvata dall’assemblea di Varese

REGOLAMENTO GENERALE A.N.C.I.U.

ARTICOLO 1 – Norme generali

L’Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari, di seguito denominata ANCIU, di cui agli artt. 1 e 2 dello Statuto, è una associazione nazionale di promozione sociale di 2° livello che promuove, a favore dei propri soci (circoli/associazioni universitarie e della ricerca/altri enti anche del Terzo Settore), iniziative ed attività culturali, artistiche e dello spettacolo, sociali, di turismo sociale, ricreative, sportive dilettantistiche ed amatoriali, curando, nel contempo, la crescita associativa, sociale e culturale dei propri soci, anche nell’ambito di iniziative promosse da analoghi organismi nazionali e/o territoriali.

L’Anciu indice direttamente tramite l’Esecutivo Nazionale o tramite delega ai propri Soci, l’organizzazione delle manifestazioni a carattere nazionale di ogni tipo, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

L’Anciu, per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 2 dello Statuto, si adopererà per il reperimento delle risorse economiche necessarie al finanziamento dell’iniziativa, come previsto dall’art. 3 dello Statuto.

Per quanto attiene le manifestazioni nazionali i soci partecipanti contribuiranno alle spese mediante il versamento di una quota di iscrizione, proposta di volta in volta dall’Esecutivo Nazionale e/o dal Coordinatore nazionale, in accordo con il Socio promotore qualora questi sia incaricato dell’organizzazione, ed approvata dall’Esecutivo Nazionale.

ARTICOLO 2 – Soci

La normativa, di cui all’art. 7 e 8 dello Statuto, che definisce la qualifica di socio dell’Anciu, è meglio definita con le seguenti disposizioni:

i soggetti giuridici, di cui al comma 1 e comma 2 dell’art. 7 dello Statuto (Enti e Associazioni), che intendono diventare soci dell’Anciu devono presentare apposita domanda all’Esecutivo Nazionale che la valuterà in base ai principali seguenti criteri generali:

  1. proprio Statuto in sintonia con lo Statuto dell’Anciu e conforme a quanto previsto dalla L. 106/2016 e in ossequio al D. Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni;
  2. attività nel rispetto dell’art. 3 dello Statuto;
  3. operatività svolta nei seguenti ambiti:

– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con riferimento all’art. 8 dello Statuto, lettere b) e c) ;

– Enti Terzo Settore  e  APS , con riferimento all’art. 5 D. Lgs n. 117/2017 e successive modificazioni.

La domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalla seguente documentazione:

  1. relazione sulle attività svolte e programmate nell’anno di presentazione della domanda;
  2. relazione descrittiva sulla composizione degli organi sociali, sul numero degli iscritti e sulle modalità di informazione e di comunicazione agli iscritti;
  3. rendiconto economico finanziario fino al momento di presentazione della domanda.

La domanda di iscrizione all’Anciu è sottoposta alla ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci su proposta dell’Esecutivo Nazionale, verificati i requisiti di legittimità.

Il Socio deve essere in regola con il versamento della quota associativa annuale ​e con il tesseramento dei componenti propri organi gestionali che va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c dell’Anciu pena l’esclusione dal diritto di voto e dalla partecipazione alle manifestazioni nazionali, salvo l’obbligo di iscrizione previsto dalle varie manifestazioni e/o assemblee. Oltre il 31 marzo e fino al 31 dicembre di ogni anno, la quota di iscrizione è incrementata del 50%.

In caso di interruzione dell’iscrizione all’Anciu, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 4 dello Statuto, la domanda d’iscrizione va ripresentata.

In caso di modifiche statutarie e/o rinnovo degli organi direttivi, il socio è tenuto a comunicarlo all’Esecutivo Nazionale.

Ai sensi dell’art. 7 comma e) dello Statuto, ogni socio ha diritto di consultare la documentazione contabile, gli atti riguardanti l’associazione e i libri sociali custoditi presso la Sede Legale dell’Associazione quali a mero titolo esemplificativo: Statuto, regolamenti, bilanci, verbali delle assemblee e dei Consigli direttivi, verbali dell’organo di controllo (Collegio dei Revisori legali o Revisore legale), verbali del Collegio dei Probiviri. Il diritto dei soci deve essere esercitato in modo tale da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento della vita Associativa e deve esercitarsi mediante richiesta scritta all’Esecutivo, con indicazione analitica dei documenti dei quali si richiede la presa visione e dei motivi della richiesta. Il Presidente, sentito l’Esecutivo comunica al richiedente entro 20 gg. dalla richiesta, la modalità e la data nella quale è possibile effettuare l’accesso ai documenti richiesti, anche in via telematica.

Si precisa inoltre che i terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare lo statuto e gli altri documenti associativi.

ARTICOLO 3 – Manifestazioni nazionali

Le manifestazioni nazionali sono promosse e programmate annualmente o in modo pluriennale dall’Esecutivo Nazionale che le coordina, con il supporto tecnico dei coordinatori o di commissioni tecniche nazionali specifiche per ogni attività, come definito nell’art. 6 del presente regolamento.

Ogni manifestazione nazionale è supportata da apposito regolamento tecnico, coerente con lo Statuto e con il presente Regolamento Generale, approvato dall’Assemblea dei Soci.

Per partecipare alle manifestazioni nazionali occorre essere in regola con il versamento della quota associativa all’Anciu e delle eventuali quote di iscrizione alle singole manifestazioni.

I partecipanti alle manifestazioni Anciu, dirette e indirette, dovranno essere muniti di tessera Anciu, comprensiva di copertura assicurativa.

Nel caso la tessera assicurativa perda efficacia per superamento dei limiti di età di 80 anni per le manifestazioni sportive, il Circolo di appartenenza sarà tenuto a produrre certificato medico sportivo agonistico in corso di validità per l’intera durata dell’evento, tessera federativa per la disciplina sportiva in corso di validità e dichiarazione liberatoria della persona interessata, pena esclusione. Nel caso di superamento del limite di età di 85 anni per le attività culturali/turistiche oltre il tesseramento è obbligatoria la dichiarazione liberatoria della persona interessata.

Le manifestazioni nazionali sono approvate dall’Assemblea dei Soci.

Nel caso non vi sia la possibilità di una approvazione assembleare, l’Esecutivo nazionale è autorizzato eccezionalmente a prendere decisioni in merito, utilizzando tutti i canali informativi e procedimenti che ritiene utili, coinvolgendo nelle decisioni i soci.

Tali decisioni saranno comunque portate alla ratifica dell’Assemblea dei Soci.

L’Anciu sostiene le manifestazioni nazionali promosse dai propri soci, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Il socio deve favorire la partecipazione dei propri aderenti alle iniziative promosse dall’Anciu.

Le proposte relative a manifestazioni nazionali debbono rispondere ai seguenti requisiti e regole di carattere generale.

Requisiti:

  • essere corredate da tutte le indicazioni circa i programmi di svolgimento, indicazioni delle località, dei prezzi, della logistica, dei costi presunti di gestione e da quant’altro caratterizzi la manifestazione;
  • contenere chiare indicazioni di previsione economica e di fonti di finanziamento.

Regole:

  • Nel rispetto dell’art. 7 comma 6 dello statuto, i soci aderenti all’Anciu, dopo aver dato la propria adesione alla manifestazione e agli impegni contrattuali, sono tenuti al rispetto di tutte le obbligazioni assunte, su delega assembleare,  dall’Esecutivo Nazionale e/o dal socio organizzatore. 
  • L’adesione alle manifestazioni nazionali verrà sottoscritta dal socio partecipante attraverso la compilazione del modulo  di accettazione delle obbligazioni assunte dall’Esecutivo Nazionale e/o dal socio organizzatore. Tale modulo verrà allegato alla circolare di ogni manifestazione e dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del socio. Il mancato rispetto di quanto indicato comporterà  l’esclusione dalla manifestazione e il pagamento di una eventuale sanzione decisa dell’Esecutivo su relazione del Socio organizzatore per danni subiti a seguito di obblighi contrattuali non rispettati, per un importo minimo di € 500 e fino al massimo di € 2000, oltre provvedimenti disciplinari da sottoporre al Collegio dei Probiviri. 
  • Per quanto attiene le manifestazioni nazionali i soci partecipanti contribuiranno alle spese mediante il versamento della quota di iscrizione di ateneo e/o per singolo partecipante, approvata dall’Assemblea dei Soci, di norma di Novembre, salvo casi straordinari, su proposta dell’Esecutivo Nazionale e/o del Coordinatore nazionale, in accordo con il Socio promotore qualora questi sia incaricato dell’organizzazione.

In particolare i soci provvedono entro e non oltre i tempi previsti dal programma:

  • al pagamento della quota di iscrizione;
  • al pagamento delle anticipazioni e/o quote spettanti ai loro partecipanti;
  • a comunicare il numero esatto dei partecipanti con indicate le sistemazioni logistiche;
  • a comunicare le eventuali aggiunte di partecipanti e/o eventuali rinunce.

La parte finanziaria delle manifestazioni nazionali è così regolamentata:

la proposta di una manifestazione nazionale deve contenere il bilancio di previsione, dove siano chiaramente indicate le fonti di finanziamento (quote di iscrizione, sponsor, costi presunti o certi, ecc.);

gli eventuali avanzi e/o perdite sono così ripartiti:

  • Organizzazione ANCIU: 100% ANCIU;
  • Organizzazione SOCIO: 100% SOCIO;
  • Organizzazione congiunta ANCIU/ SOCIO: 50% pro-capite.

Le manifestazioni nazionali sportive di calcio a 5, sci e dragon boat sono promosse e gestite direttamente dall’Esecutivo dell’Anciu, attraverso meccanismi che l’Esecutivo riterrà opportuni per la buona riuscita della manifestazione.

Al fine di adempiere al mantenimento degli impegni contrattuali, approvati dall’Assemblea dei soci, l’Esecutivo è autorizzato a modificare le condizioni economiche delle manifestazioni organizzate dall’ANCIU, dandone comunicazione ai soci.

A ogni manifestazione nazionale sportiva dovrà essere assicurata la presenza di un servizio sanitario che garantirà l’assistenza necessaria per tutta la durata della manifestazione stessa.

Al fine di tutelare partecipanti e organizzatori, ogni manifestazione dovrà essere assicurata per i danni contro terzi e per la responsabilità civile. Per quanto riguarda le classifiche dovranno essere privilegiati giudici e cronometristi delle specifiche Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva.

ARTICOLO 3 BIS – Modalità di partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali.

Il Socio deve promuovere la partecipazione alle manifestazioni sportive nazionali universitarie (individuali o di squadra/e), riservate esclusivamente al personale universitario intendendo per esso:

a) ​Personale docente in servizio:

  1. Professori I e II Fascia;
  2. Ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato ;
  3. Docenti a contratto, con un numero minimo di 20 ore annue, relativamente alla loro permanenza in servizio. ​Il circolo di appartenenza dovrà attestare l’inizio e il termine di validità del contratto.

b) Personale tecnico-amministrativo e di biblioteca in servizio con contratto sottoscritto con l’Amministrazione Universitaria​:

  1. Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, relativamente alla loro permanenza in servizio;
  3. Collaboratori ed esperti linguistici (CEL). 

c) Personale docente, tecnico-amministrativo e di biblioteca in quiescenza​.

​d) Altro personale​:

Dottorandi di Ricerca;

Titolari di Assegno di Ricerca;

Titolari di Borsa post lauream e specializzandi;

Titolari di contratto individuale di lavoro autonomo, non inferiore a 6 mesi.

I requisiti di cui alle categorie a), b), e d), devono essere posseduti sia alla data di scadenza di iscrizione alle manifestazioni che alla data di svolgimento dell’evento.

Il personale universitario comandato/distaccato presso altro Ateneo o altro Ente può partecipare alle manifestazioni sportive, con la rappresentativa dell’Ateneo di origine o di destinazione, purché regolarmente iscritto presso il rispettivo circolo.

Eventuali casi di eccezionalità per la partecipazione alle manifestazioni nazionali sportive, saranno sottoposte alla valutazione e approvazione preventiva dell’Esecutivo Nazionale. (esempio: dipendente universitario presso Ateneo in cui non vi è il circolo). 

Ulteriori casi particolarmente complessi saranno sottoposti alla valutazione dell’Esecutivo Nazionale che deciderà insindacabilmente se presentarli o meno all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

La classifica generale di ogni manifestazione sportiva nazionale universitaria è disposta per Ateneo (non per circolo). Per la partecipazione di più rappresentative di un solo Ateneo, si rimanda ai regolamenti tecnici di ogni disciplina sportiva. 

Nel caso del non raggiungimento del numero minimo degli atleti per garantire la partecipazione del proprio Ateneo, è consentita l’unione tra rappresentative di più Atenei, fatto salvo quanto ulteriormente definito nei regolamenti tecnici di ogni disciplina sportiva.

Il Presidente del Circolo (Socio affiliato) deve dichiarare sotto la propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dall’Esecutivo Nazionale, l’appartenenza degli atleti a una delle categorie a), b), c), d), l’accertata idoneità fisica all’attività sportiva (la circolare di ogni manifestazione riporterà l’indicazione del tipo di certificato necessario), e la copertura assicurativa del personale componente la squadra rappresentativa, nonché la regolare iscrizione del Circolo all’Anciu e l’iscrizione degli atleti al proprio circolo.

Nel modulo di dichiarazione dell’appartenenza alle categorie a), b), c), d), si precisa che oltre alla categoria va indicata la struttura di appartenenza e la durata del contratto (solo per ricercatori e personale TA a tempo determinato, per docenti a contratto, assegnisti, dottorandi, specializzandi, e titolari di contratto individuale di lavoro autonomo). Il modulo di iscrizione è unico.

A ogni singolo partecipante alle gare potrà essere richiesta dall’Esecutivo Nazionale idonea documentazione (documento di identità, fotocopia busta paga o documento equivalente, copia contratto, ecc..).

Sono esclusi dai campionati sportivi nazionali universitari coloro che non rientrano nelle categorie a), b), c) e d) del presente articolo, per i quali potranno essere promosse iniziative similari (es. familiari, aggregati).

La trasgressione agli obblighi di cui sopra comporterà il deferimento del Socio al Collegio dei Probiviri, con le modalità previste dall’articolo 16 dello Statuto, che proporrà i provvedimenti del caso, da sottoporre al giudizio dell’Assemblea.

In ogni caso dovrà essere garantita, al Socio coinvolto, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni, anche in un confronto con il Collegio dei Probiviri, al fine di rappresentare la propria versione dei fatti.

Le proposte del Collegio dei Probiviri dovranno tenere conto della necessaria gradualità delle sanzioni proposte in relazione alla tipologia dell’infrazione commessa: richiamo, sospensione dalle manifestazioni sportive nazionali solo per la disciplina sportiva coinvolta, sospensione del Socio, espulsione del Socio, sanzioni amministrative.

Per la specificità e la complessità delle varie discipline sportive, promosse e organizzate dall’Esecutivo Nazionale o tramite delega ai propri Soci, si rimanda ai regolamenti tecnici specifici di ogni manifestazione nazionale la definizione, a salvaguardia dell’aspetto amatoriale-dilettantistico, di eventuali limitazioni alla partecipazione.

ARTICOLO 4 – Decadenza

Le decadenze, di cui all’art. 8 comma 4 dello Statuto, debbono intendersi come conseguenza della non ottemperanza di quanto contemplato nel presente Regolamento.

In ogni caso, su proposta dell’Esecutivo, il Collegio dei Probiviri giudicherà la fondatezza delle proposte di espulsione, nel rispetto di quanto previsto dal penultimo comma del precedente articolo 3 BIS, fornendo all’Assemblea dei Soci, convocabile anche in via straordinaria, tutte le argomentazioni necessarie per un sereno e imparziale giudizio.

ARTICOLO 5 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei Soci costituisce, a norma dell’art. 10 dello Statuto, l’organo sovrano dell’ANCIU.

Se nel corso dell’Assemblea dei Soci si rendesse necessaria una votazione a scrutinio segreto, di cui all’art. 10 comma 11 dello Statuto, l’Assemblea stessa nomina 2 scrutatori che, a fianco del Presidente, gestiscono la votazione stessa, predisponendo tutto il materiale necessario.

Le eventuali modifiche e integrazioni dei Regolamenti dell’Anciu (Generale, Tecnici, Gestionali), devono essere discusse e deliberate dall’Assemblea dei soci.

ARTICOLO 6 – Esecutivo Nazionale e Coordinatori o Commissioni tecniche nazionali

L’Esecutivo Nazionale, a norma di quanto previsto dall’art. 13 dello Statuto, è responsabile della gestione generale dell’Anciu ed è tenuto a deliberare sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Anciu e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

Ai sensi dell’art. 13 comma 16 dello Statuto, l’Esecutivo può essere convocato in seduta telematica per la deliberazione su problemi particolarmente urgenti o per i quali non sia necessaria una ampia discussione. In tal caso la convocazione viene inviata a tutti i membri dell’Esecutivo tramite posta elettronica, assieme al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto. Le delibere proposte all’Esecutivo in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

L’Esecutivo è il responsabile organizzativo di tutte le iniziative e le manifestazioni sportive direttamente promosse.

L’Esecutivo favorisce e sostiene le manifestazioni nazionali promosse dai soci.

L’Esecutivo, su proposta del Presidente, nomina al proprio interno il Tesoriere e il Segretario e assegna gli incarichi di coordinamento relativamente alle seguenti attività:

Cultura – Turismo – Sport – Amministrazione – Organizzazione Generale e Sviluppo – Rapporti Istituzionali con i Soci  – Comunicazione multimediale.

L’Esecutivo provvede alla nomina dei coordinatori o di commissioni tecniche nazionali. La composizione delle Commissioni tecniche Nazionali dovrà essere tempestivamente comunicata a tutti i Soci.

I coordinatori e le commissioni collaborano d’intesa con il o i responsabili dell’Esecutivo Nazionale di riferimento per le singole attività.

Le apposite commissioni tecniche potranno essere composte da non più di 5 membri e saranno validamente costituite con almeno la presenza di tre componenti. Il coordinatore o la commissione tecnica nazionale di ogni settore di attività, prima dell’inizio ​o durante la manifestazione ​sportiva convocano la riunione dei referenti degli atenei al fine di definire le proposte e la programmazione dell’anno successivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci ANCIU. ​Di tali riunioni va redatto apposito verbale da inviare all’Esecutivo​.

I coordinatori nazionali o le commissioni tecniche propongono le modifiche ai regolamenti tecnici inviandole ai componenti dell’Esecutivo almeno due mesi prima dell’Assemblea di fine anno; l’Esecutivo, verificati i requisiti di legittimità della proposta, la sottopone al vaglio dell’Assemblea.

I coordinatori nazionali o le commissioni tecniche devono presentare al Tesoriere, prima dell’inizio di ogni manifestazione sportiva, l’elenco delle squadre iscritte per le opportune verifiche amministrative.

I Circoli/Soci che organizzano le manifestazioni sportive nazionali sono tenuti a presentare al responsabile sportivo e del tesseramento dell’ANCIU l’elenco di tutti i partecipanti alla manifestazione su moduli predisposti dall’ANCIU per le opportune verifiche.

I coordinatori nazionali, le commissioni tecniche nonché gli organi collegiali devono presentare al tesoriere un preventivo di spesa per spostamenti, sopralluoghi o partecipazioni a manifestazioni. Il tesoriere, in base alle disponibilità di cassa, provvederà ad autorizzare le spesa indicando, eventualmente, un budget forfettario da rispettare. Se invece è il socio organizzatore a richiede l’intervento dei coordinatori nazionali e/o della commissione tecnica, la spesa è a carico del socio stesso.

Al termine di ogni manifestazione il coordinatore o la commissione tecnica nazionale presenta all’Esecutivo una relazione dettagliata, comprensiva anche degli aspetti finanziari. Classifiche e  foto (previa liberatoria per la pubblicazione) devono essere inviate anche a chi si occupa dell’aggiornamento del sito web.

L’Esecutivo esamina le proposte di manifestazioni nazionali presentate dai Soci prima dell’Assemblea dei Soci (generale e programmatica), ne valuta la congruenza e la fattibilità e le inserisce nel calendario annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea stessa.

Al termine della manifestazione e al fine di ottenere un eventuale contributo da parte dell’ANCIU, il Socio organizzatore è tenuto a presentare al Responsabile dello Sport e al Tesoriere la seguente documentazione:

  • Relazione dell’attività svolta con particolare riguardo al numero dei partecipanti (atleti e accompagnatori) e numero circoli/associazioni presenti.
  • Bilancio dell’iniziativa su modulo ANCIU.
  • Classifica e Foto.

I Soci, prima dell’Assemblea dei Soci (generale e programmatica che di norma si svolge tra ottobre/dicembre di ciascun anno), provvedono inoltre alla nomina o alla conferma dei propri responsabili per ciascuna attività, in modo da fornire all’Esecutivo un elenco di nominativi selezionati in base ad accertata conoscenza e professionalità con i quali collaborare.

Alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell’organo di controllo e del Collegio dei Probiviri dell’Anciu e, su invito del Presidente, i coordinatori o commissioni tecniche nazionali per approfondire e informare su argomenti specifici.

I controlli sulla corretta tenuta della contabilità, e tutti gli adempimenti fiscali sono affidati allo studio commerciale dell’Anciu, che è tenuto a relazionare periodicamente all’Esecutivo nazionale e ai Soci nel corso delle assemblee.

La documentazione contabile e amministrativa dell’ANCIU deve essere resa disponibile ai Soci che ne facciano richiesta con le modalità previste dall’art. 2 ultimo capoverso.

ARTICOLO 7 – Elezioni Anciu

Per quanto attiene le elezioni degli organi di governo dell’ANCIU, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13 e 16 dello Statuto, queste sono regolamentate e meglio definite dalle seguenti norme:

  • l’Assemblea dei Soci, convocata prima della scadenza del triennio, nomina una Commissione Elettorale, composta di 5 membri compreso il Presidente della Commissione, cui spetta il compito di predisporre quanto necessario alla elezione dell’Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Probiviri  (e del Collegio dei Revisori legali o del Revisore legale, quando ricorrano le ipotesi previste dall’art. 30 del D. Lgs. N. 117/2017), di raccogliere e pubblicizzare le candidature stabilendo, altresì, i tempi e i modi di presentazione, nonché il compito di Commissione Verifica Poteri per l’accertamento del diritto di elettorato attivo e passivo dei rappresentanti dei Soci.

  • L’Esecutivo Nazionale viene eletto a scrutinio segreto indicando, su apposita scheda elettorale, un massimo di tre preferenze. Vengono eletti i sette candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano d’età.

  • il Presidente dell’Anciu viene eletto all’interno dell’Esecutivo con voto palese.

  • il Collegio dei Probiviri viene eletto a scrutinio segreto indicando, su apposita scheda elettorale, due preferenze. Vengono eletti i 3 Probiviri effettivi e due supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano d’età.

  • La Commissione Elettorale redige il verbale delle votazioni e proclama gli eletti.

Eventuali reclami debbono essere presentati alla Commissione subito dopo la proclamazione dei risultati entro e non oltre un’ora dalla stessa proclamazione. Il verdetto della Commissione è insindacabile.

Incompatibilità:

  • Le candidature per l’Esecutivo Nazionale e per il Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.
  • Non possono essere candidati i membri della Commissione elettorale.

Designazioni elettive valevoli per i soci:

  1. a) Circoli Universitari:

  • L’elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità stabilite dalla Commissione Elettorale  e dal presente Regolamento.
  • La candidatura deve essere accompagnata dall’investitura del proprio circolo universitario di appartenenza.
  • Ogni circolo universitario, al fine di favorire la più ampia presenza negli organi gestionali e di garanzia dell’Anciu, può candidare in detti organi solo un proprio iscritto in possesso di un’esperienza nelle attività dell’ANCIU di almeno un  mandato (a esclusione dei presidenti), previa verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale.

  1. b) Altri ETS e APS:
  • L’elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità stabilite dalla Commissione Elettorale  e dal presente Regolamento.
  • La candidatura deve essere accompagnata dall’investitura della propria associazione di appartenenza.
  • Ogni associazione, al fine di favorire la più ampia presenza negli organi gestionali e di garanzia dell’Anciu, può candidare in detti organi solo un proprio iscritto in possesso di un’esperienza nelle attività dell’ANCIU di almeno 2 mandati (6 anni), previa verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale.

DISPOSIZIONI FINALI

L’adesione all’ANCIU comporta, da parte dei soci, la totale ottemperanza alle norme dello Statuto e del Regolamento stesso.

Il presente Regolamento approvato a Varese il 22 novembre 2019 ​ sostituisce i regolamenti approvati nell’Assemblea dei Soci che si sono svolte a Genova il 31/03/96, a Trieste il 25/10/1996, a Padova in data 17/11/2000, a Montecatini Terme il 2/12/2005, a Bari il 20/11/2009, a Urbino il 23/4/2010, a Venezia il 23/11/2012, a Pavia il 22/11/2013, a Perugia il 21/11/2014, a Chieti il 24/11/2016​, a Trento il 23/11/2018, costituisce parte integrante dello Statuto dell’ANCIU.

Le modifiche introdotte al presente regolamento, nel corso dell’assemblea del 22 Novembre 2019, entrano in vigore dal 01/01/2020.

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